 |
Basilea 2: cos'è e cosa cambia
per le imprese Introduzione
"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali
delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno disporre
di una dotazione di capitale minimo (c.d. Capitale di Vigilanza) proporzionale
al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso
lo strumento del rating. In questo documento diamo una breve, ma, ci auguriamo,
utile informazione sulla storia dell'accordo, sui suoi autori e sui soggetti interessati,
sugli scopi e sulle attese conseguenze dell'accordo stesso. I
soggetti Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle
banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati
(G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio,
Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato opera in seno alla
BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione
internazionale che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali
ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e
finanziaria. Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale
e le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard,
le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole
autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano
conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia
la convergenza verso approcci comuni e comuni standard.
Il primo Accordo di Basilea - 1988- Nel 1988 il Comitato di Basilea
introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo
di Basilea sul Capitale. E' il primo Accordo di Basilea.
Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100
paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare
capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità
alla loro attività. L'accordo del 1988 presentava dei limiti di
particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo
per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata
rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco
sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli
anni successivi. Basilea 2 - Il Nuovo Accordo
di Basilea Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato
il documento "The New Basel Capital Accord" (si veda il link al documento
ufficiale), un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione
in materia di requisiti patrimoniali delle banche. Dopo una lunga fase il confronto
con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative,
si è giunti ad un testo definitivo nel giugno del 2004, mentre l'attuazione
dell'accordo, prevista per la fine del 2006, è ancora in fase iniziale
e con rilevanti differenze tra i vari paesi.
I tre pilastri di Basilea 2 Il contenuto del Nuovo Accordo si
articola su tre pilastri: 1. I Requisiti patrimoniali
minimi E' la parte del nuovo Accordo che più ci importa. E',
in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva
un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del
rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel giugno
2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio di credito,
le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. Le
metodologie più avanzate permettono di utilizzare sistemi di internal
rating, con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità
ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo.
La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza
è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie
più avanzate. 2. Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di
assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità
nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura
superiore ai requisiti minimi. 3. Disciplina del Mercato
e Trasparenza Sono previste regole di trasparenza per l'informazione
al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Gli aspetti "critici" di Basilea 2 Sul documento originario
di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche
che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative
attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative?
Sono almeno tre: 1. La discriminazione
tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate,
quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto
dal sistema dei rating interni; 3. Il problema della prociclicità finanziaria
(nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre
le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale
conseguenza di inasprire la crisi stessa). In questa sede non approfondiamo
le problematiche di cui a i punti 1 e 3, ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche
riguardanti le PMI legate all'introduzione dell'accordo.
Basilea 2 e le piccole e medie imprese Legare con maggiore aderenza
il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento
implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento
divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto.
In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il legame
fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più
trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo
nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di
minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie imprese) vedrebbero
peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro
capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.
In pratica, secondo una larga parte degli osservatori, le
banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare
al contempo i tassi di interesse. Le pressioni di Banca d'Italia e
della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi
economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno
portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti
minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e
medie imprese. Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto
di Basilea 2 sulle PMI. Nuovi scenari per le
piccole e medie imprese Il cambiamento, quindi, è deciso.
Con questo, la prossima mossa tocca alle imprese. Vogliamo concludere queste note
con una riflessione di Reiner Masera, Presidente dell'Istituto Sanpaolo
IMI. "La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto
un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese, intervenendo
nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa ed operativa."
... "Per le imprese di qualità media ed inferiore, il rating determinato
dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l’efficienza
delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti,
nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di diversificazione.
Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto della definizione
degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad una più efficiente
politica del capitale." "Le strategie con cui le imprese affrontano
questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul piano finanziario.
È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi
più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato. La finanza
d’impresa assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in
gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente
una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all’interno delle imprese ed
una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo.
Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà
tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica."
Il calendario di Basilea 2 Quando
comincerà tutto questo? E' già cominciato. Dopo
una lunga fase di affinamento sui contenuti dell'accordo, che ha consentito di
migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la prima bozza del 2001, il Comitato
di Basilea ha rilasciato il documento definitivo nel giugno 2004;
ora l'accordo, che, lo ricordiamo, non ha forza
di legge, è stato recepito in legge nei singoli stati (in Europa
è stato recepito con le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE a
loro volta recepite nell'ordinamento italiano dal DL 267 del 27 dicembre 2006);
il
nuovo accordo è quindi entrato in vigore dal 1° gennaio 2007
per le banche che adottano il sitema Standard e il sistema IRB Base ed entrerà
in vigore dall'anno successivo per quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato.
In realtà anche le prime hanno scelto di sfruttare la deroga prevista dalla
direttiva comunitaria che consente di calcolare il patrimonio di vigilanza con
le regole precedenti fino al 1 gennaio 2008. Le imprese hanno dunque
ancora tempo per adeguarsi? Assolutamente no! I gruppi bancari che ambiscono
ad utilizzare i sistemi di internal rating (IRB) dovranno dimostrare di avere
utilizzato sistemi di rating in linea con i requisiti previsti dall'accordo per
almeno tre anni, prima di ottenere l'autorizzazione. Di fatto l’Accordo,
per i Gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare l'approccio IRB, è già
entrato in vigore, dovendo rispettare almeno tre anni di conformità operativa,
strumentale, organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati.
Per le procedure di rating il 2008 sarà quindi l'anno di definitivo
rodaggio in tutte le banche. Quindi la capacità di accedere al credito
bancario ed il costo del denaro saranno a breve sempre più strettamente
legati al merito creditizio di ogni impresa oggettivamente calcolato dalle banche
ed espresso dal rating. |  |